Notizie dalla Federazione
Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. Le attività necessarie alla sospensione dovranno essere completate entro il 25 marzo.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 2020
Le misure del decreto in vigore dal 5 marzo 2020
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24 aprile 2020, n. 27
DPCM 11 giugno 2020